CORONAVIRUS: nuovo DPCM per aperture dal 4 maggio
/0 Commenti/in CORONAVIRUS, COVID DECRETI, Ultime /da Comunicazione CNAIl Governo ha approvato un nuovo DPCM con cui ha disposto alcune riaperture di attività dal 4 maggio. CNA si è espressa in modo fortemente contrario al prolungamento della chiusura per molte attività fra cui quelle legate ai servizi alla persona.
CORONAVIRUS: prime riaperture di attività. Nuovo DPCM
/2 Commenti/in CORONAVIRUS, COVID DECRETI, COVID Notizie per MESTIERI, Ultime /da Comunicazione CNADECRETO DI VENERDÌ 10 APRILE, ECCO LE CATEGORIE E I NUOVI CODICI ATECO.
Da una prima analisi del decreto, ecco le attività che potranno riaprire da martedì 14 aprile, fatti salvi i protocolli di sicurezza e senza comunicazioni alla prefettura:
– commercio al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria
– commercio al dettaglio di libri
– commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
– cod. 2 silvicoltura e utilizzo aree forestali
– cod. 25.73.1 fabbricazione di utensili ad azione manuale e punte intercambiabili per macchine utensili
– cod. 26.1 fabbricazione di componenti elettrici e schede
– cod. 26.2 fabbricazione computer e unità periferiche
– cod. 46.49.1 commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
– cod. 81.3 cura e manutenzione del paesaggio
– cod. 99 organizzazioni ed organismi extraterritoriali
CORONAVIRUS: ecco il decreto LIQUIDITA’
/0 Commenti/in CORONAVIRUS, COVID DECRETI, COVID Misure FISCALI, COVID Misure REDDITO, COVID Notizie per MESTIERI, Ultime /da Comunicazione CNAPubblichiamo il decreto Liquidità emesso dal Governo. Non appena sarà possibile esperire le pratiche di richiesta ne daremo notizia.
CORONAVIRUS: DPCM 1 aprile slitta chiusure al 13
/0 Commenti/in CORONAVIRUS, COVID DECRETI, Ultime /da Comunicazione CNAPubblichiamo il testo del DPCM del 1 aprile 2020 che proroga le precedenti disposizioni anti Covid 19 al 13 aprile.
CORONAVIRUS: il nuovo DPCM del 28 marzo
/0 Commenti/in CORONAVIRUS, COVID CNA CITTADINI, COVID DECRETI, COVID Notizie per MESTIERI /da Comunicazione CNAEcco il testo del nuovo DPCM sull’emergenza COVID 19
CORONAVIRUS: Nuove restrizioni con decreto 25 marzo
/0 Commenti/in CORONAVIRUS, COVID DECRETI, COVID Notizie per MESTIERI, Ultime /da Comunicazione CNAEcco il testo del decreto che impone ulteriori limitazioni alle tipologie di imprese che possono operare fino al 3 aprile.
CORONAVIRUS: NUOVE RESTRIZIONI CON DPCM 21 MARZO
/0 Commenti/in COVID DECRETI, COVID Notizie per MESTIERI, Ultime /da Comunicazione CNAPubblichiamo il DPCM del 21 marzo 2020 con il quale vengono imposte ulteriori restrizioni per tipologia d’impresa e negli spostamenti.
Nuova ordinanza anche da parte del Ministero della Salute.
CORONAVIRUS: il decreto CURAITALIA
/0 Commenti/in CORONAVIRUS, COVID DECRETI, COVID Misure FISCALI, COVID Misure REDDITO, COVID Notizie per MESTIERI, Ultime /da Comunicazione CNAPubblichiamo il testo integrale del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ecco una schematizzazione degli interventi curata da CNA Toscana
CORONAVIRUS: ulteriore blocco delle attività
/10 Commenti/in CORONAVIRUS, COVID DECRETI, COVID Misure FISCALI, COVID Notizie per MESTIERI, Ultime /da Comunicazione CNALa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo DPCM con effetto dal 12 marzo al 25 marzo: ecco il testo degli articoli 1 e 2 con i nuovi limiti imposti al fine di frenare ulteriormente la diffusione del contagio da Covid 19 e gli allegati 1 e 2 con la specifica delle tipologie di attività:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale )
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
11) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
- Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
C.N.A.
e della Piccola e Media Impresa di Livorno
Via M.L.King 15 - 57128 Livorno
Tel. 0586/267111
Fax 0586/267267
segreteria@cnalivorno.it
CF: 80012040491
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