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Edifici con predisposizione banda ultralarga – chiarimenti normativi

Decreto 17 luglio 2025, n. 130 – Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici  (G.U. 17/09/25)

La recente modifica al DM 37/08 non introduce nuove disposizioni sostanziali, ma rappresenta una correzione significativa che chiarisce alcuni obblighi legislativi in vigore dal 2016.

L’etichetta “edificio predisposto alla banda ultralarga”

L’etichetta è un’attestazione che certifica come un immobile sia stato dotato delle infrastrutture fisiche interne necessarie per ospitare una rete a banda ultralarga (fibra ottica o altre tecnologie future).

In concreto, questo significa che:

  • Canalizzazioni e spazi: l’edificio è provvisto di tubazioni, cavedi e passaggi tecnici adeguati e liberi per portare i cavi della rete fino alle singole unità immobiliari.
  • Punto di accesso: è presente un punto di accesso (ad esempio un locale tecnico o un pozzetto) che consente agli operatori di telecomunicazione di collegare la rete pubblica a quella interna.
  • Impianto multiservizio: è installato un impianto interno multiservizio a banda larga, come previsto dal DM 37/08 (art. 135-bis del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e norme CEI 306-2), con cavi e prese in ogni unità immobiliare.
  • Facilità di attivazione: chi acquista o prende in affitto l’immobile può attivare un servizio a banda ultralarga senza dover eseguire interventi invasivi o costosi lavori di adeguamento.

Quadro normativo

L’etichetta è stata introdotta dal d.lgs. 33/2016, che ha modificato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Da allora ogni edificio di nuova costruzione (dal 1° luglio 2015) o sottoposto a ristrutturazioni rilevanti deve essere predisposto alla banda ultralarga.

  • Il certificatore (generalmente il progettista o un tecnico abilitato) può rilasciare l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultralarga”, che rappresenta anche un valore aggiunto nella compravendita.
  • In diversi contesti immobiliari l’etichetta è utilizzata come un vero e proprio “bollino di qualità digitale”.

In sintesi, l’etichetta certifica che l’edificio è già pronto per ospitare la fibra ottica (o altre tecnologie ultrabroadband), rendendo l’attivazione dei servizi rapida e senza necessità di lavori ulteriori.

Correzioni introdotte dal Decreto 17 luglio 2025, n. 130

Le modifiche del DM 192/2022 avevano generato alcune confusioni, in particolare:

  • l’equiparazione impropria tra dichiarazione di conformità e etichetta di edificio predisposto alla banda ultralarga;
  • l’attribuzione al Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice di responsabilità non proprie, relative alla predisposizione dell’infrastruttura multiservizio, che invece rientrano nella fase progettuale edilizia.

CNA si è immediatamente attivata, presentando al Ministero osservazioni puntuali su queste criticità. Con il Decreto 17 luglio 2025, n. 130, molte di queste segnalazioni sono state accolte, con conseguente correzione delle disposizioni.

Le osservazioni di CNA Installazione Impianti

Nella lettera inviata al Ministero CNA Installazione Impianti aveva evidenziato le seguenti criticità:

  • Ambito della lettera “b”: richiesta di confermare che la nuova formulazione non introducesse limitazioni, ma specificasse solo le tipologie di impianti ricompresi (TV, telefonia, dati, fibra ottica, impianti di sicurezza), riconoscendo automaticamente le abilitazioni già in essere.
  • Imprese telefoniche: richiesta di garantire il riconoscimento delle imprese storicamente attive nel comparto telefonico, considerata la completa digitalizzazione delle reti.
  • Refusi normativi: segnalazione di errori nei richiami legislativi, in particolare riguardo al punto di consegna, che deve riferirsi al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 259/2003) e non al d.lgs. 207/2021.
  • Progettazione: correzione del refuso nell’art. 5 per evitare che diventasse obbligatoria la progettazione professionale anche per impianti semplici come antenne e reti TV.
  • Articolo 5-bis: chiarimento necessario per evitare che il Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice fosse indebitamente gravato della responsabilità di predisporre l’infrastruttura multiservizio, senza il coinvolgimento preventivo del progettista edile.
  • Etichetta edificio predisposto alla banda ultralarga: distinzione netta da mantenere rispetto alla dichiarazione di conformità degli impianti.

Il Decreto 17 luglio 2025, n. 130 ha accolto la maggior parte di queste osservazioni, correggendo le incongruenze e rendendo più chiari gli obblighi normativi, a vantaggio delle imprese e della corretta applicazione della legge.

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