Sovvenzioni pubbliche ricevute

Con la legge per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) è stato introdotto l’obbligo di rendere trasparenti le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici di qualunque genere erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione, mediante la pubblicazione delle relative informazioni in Nota integrativa per le società che redigono il bilancio CEE, o sui siti o portali digitali per le Onlus, Associazioni e Fondazioni.

Con le modifiche introdotte dal Decreto Crescita, in vigore dal 1° maggio 2019, sono ampliate le categorie delle “imprese” interessate: le società di capitali che redigono la nota integrativa in forma abbreviata, le microimprese, le società di persone e le ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato.

Tutti i soggetti che hanno ricevuto sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere dalla Pubblica amministrazione di importo complessivo superiore a € 10.000,00 devono renderli “trasparenti”, cioè pubblicarli.

Le informazioni che devono essere date sono:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. denominazione del soggetto erogante;
  3. somma incassata (per ogni singolo contributo);
  4. data di incasso;
  5. causale;

Le modalità di pubblicazione variano a seconda che i soggetti interessati redigano la “nota integrativa estesa” rispetto alle altre imprese e/o associazioni/fondazioni/ONLUS. Le prime lo rendono pubblico inserendo le informazioni nella nota integrativa, mentre tutte le altre (microimprese, società che redigono il bilancio in forma abbreviata, società di persone, ditte individuali, associazioni, fondazioni e ONLUS) dovranno farlo attraverso l’inserimento nel proprio Sito internet o nel sito delle Associazione di Categoria di appartenenza entro la data del 30 giugno di ogni anno.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla sua sede Cna.