NEWS

CORONAVIRUS: dal MISE chiarimenti per le IMPRESE

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 CNA ha raccolto numerosi dubbi interpretativi, alcuni dei quali abbiamo sottoposto alla Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico.

  • Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completate le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
  • Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.
  • Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).
  • Le attività di cui all’allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020  (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.
  • I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.
  • Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge una attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.

condividi l'articolo su:

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

corso base sicurezza lavoratori giugno 2024 livorno

Corso base sicurezza lavoratori – giugno 2024

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso base sicurezza lavoratori In programma a giugno 2024 le nuove sessioni dei corsi, a cura della nostra agenzia …

Leggi tutto >
aggiornamento primo soccorso B e C giugno 24 Livorno

Aggiornamento Primo Soccorso – giugno 24

Si terrà a giugno 2024 una nuova edizione del corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso, a cura di CNA Servizi Formazione, presso la …

Leggi tutto >

Decreto Mimit – Procedura compensazioni crediti d’imposta 4.0

Si informano tutte le imprese interessate che, a seguito del comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 25 aprile 2024, è …

Leggi tutto >

Risparmia con
le CONVENZIONI CNA