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Fino al 30 aprile niente sanzioni per invio in ritardo dei corrispettivi

Niente sanzioni per la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi se si procede all’invio dei dati entro il prossimo 30 aprile. E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in riferimento al primo semestre di applicazione (1.7.2019–31.12.2019) dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti con volume di affari superiore a 400mila euro. La mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate in tale periodo non è sanzionabile se l’esecuzione dell’adempimento omesso avviene entro il prossimo 30 aprile 2020.

La risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020 dell’Agenzia riconosce in tema di errori del contribuente la possibilità di regolarizzare senza applicazione di sanzioni amministrative l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero di procedere alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.

Si ricorda, infatti, che “le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”, in risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Pertanto, i soggetti obbligati ai corrispettivi telematici nel periodo transitorio dal 1° luglio 2019 al 31.12.2019, anche se privi di RT e dunque hanno certificato i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali, possono procedere alla trasmissione dei dati nei termini più ampi previsti per la presentazione della dichiarazione IVA, senza applicazione di alcuna sanzione amministrativa.

Le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015 vanno applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, riferita al secondo semestre 2019, successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.

Altra precisazione riportata dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’invio ai contribuenti di comunicazioni che segnalavano una possibile anomalia legata alla mancata trasmissione telematica dei corrispettivi.

Inoltre, la risoluzione chiarisce che non sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi laddove il contribuente abbia documentato le operazioni tramite l’emissione di fatture di cui all’articolo 21 o 21-bis del decreto IVA in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali.

Pertanto, tali soggetti non sono tenuti a rispondere alle lettere di compliance per il mancato invio dei corrispettivi telematici, come da ultima informativa dell’Agenzia delle Entrate disponibile sul proprio sito internet. Nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 maggio 2019, come da ultimo modificato con decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019.

I soggetti inoltre non sono tenuti a fornire chiarimenti, tramite il canale di assistenza CIVIS, in caso di ricevimento di lettere di compliance per il mancato invio di corrispettivi telematici. E’ quanto chiarito, per le vie brevi, dall’Agenzia delle Entrate in linea con quanto già precisato per i soggetti che hanno documentato le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA tramite l’emissione di fatture in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali.

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