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rischio calore cantieri edili, vivai e cantieristica stradale

Cantieri edili e rischio calore: la nota dell’Ispettorato del Lavoro

Con riferimento all’ordinanza della Regione Toscana che vieta attività fisiche intense nei cantieri edili  dalle 12.30 alle 16.00  fino al 31 agosto, si comunica che, con la nota n. 5752 del 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni agli ispettori per l’effettuazione della vigilanza straordinaria, nel mese di agosto, nei settori più esposti al rischio causato dalle alte temperature: agricolo, florovivaistico, edile, inclusa la cantieristica stradale. 

Gli ispettori porranno particolare attenzione alla presenza della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori previste e utilizzate sia nel piano di sicurezza e coordinamento, che nel piano operativo di sicurezza; ma anche nel documento di valutazione dei rischi.

L’organo di vigilanza dell’ispettorato, nei cantieri temporanei o mobili verificherà che il PSC prenda in considerazione anche il rischio “microclima”, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza.

La verifica verrà effettuata anche nei confronti delle ditte in appalto che dovranno prevedere, all’interno del POS, le misure riguardanti l’organizzazione delle lavorazioni in cantiere

Sempre all’interno del cantiere, gli ispettori dovranno controllare anche l’attività svolta dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale ha il compito di verificare, a sua volta, che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi abbiano individuato, all’interno del PSC (ove previsto) e nei vari POS, le misure da applicare ai lavoratori per limitare il rischio di infortunio da condizioni meteo-climatiche avverse.

Si ricorda inoltre la facoltà per le aziende di richiedere la cassa integrazione con la causale “eventi meteo”, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite”, in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto.

QUI è possibile scaricare la nota dell’Ispettorato del Lavoro.
Si suggerisce di rivolgersi al proprio RSPP per consigli ed eventuali accorgimenti, qualora necessari.

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