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CORONAVIRUS: consegna a domicilio, chi può e come

Nelle FAQ relative al decreto #iorestoacasa pubblicate sul sito del Governo, si chiarisce che i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma online (quindi un sito dedicato all’e-commerce) – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del Dpcm del 22 marzo u.s. sarebbe necessaria una diversa valutazione del disposto normativo anche alla luce della ratio che ha mosso il legislatore nell’adozione di questo ultimo provvedimento.

In particolare nella valutazione emergono i seguenti aspetti:

  • La ratio del Dpcm del 22 marzo u.s. è “chiudiamo le imprese, facciamo lavorare solo le attività produttive essenziali e quelle accessorie alle essenziali;
  • A seguito dell’entrata in vigore del Dpcm 22 marzo u.s. si segnala una recrudescenza dei controlli e la comminazione di sanzione che vanno dai 400 ai 3.000 euro;
  • Le sanzioni possono essere effettuate da diversi soggetti e tra questi anche dalla polizia municipale;
  • Alcuni operatori multati per il solo fatto di essere in negozio, pur soli, chiuso;
  • Alcune Regioni, Province e Comuni hanno adottato approcci ulteriormente restrittivi per evitare tutti gli spostamenti non essenziali, vietando in alcuni casi anche le consegne a domicilio (Regione Campania);

Per quanto sopra appare rischioso consigliare agli operatori di proseguire con la vendita a domicilio dei prodotti normalmente venduti in negozio. Ciò vale tanto più se il comune di residenza fosse diverso da quello di lavoro.

Pertanto il consiglio è quello di scoraggiare eventuali richieste in tal senso.

In ogni caso volendo proseguire l’attività di vendita a domicilio, un ulteriore consiglio potrebbe essere quello di integrare la SCIA di commercio al dettaglio, con:

– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (codice Ateco 47.91.10);

– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono (codice Ateco 47.91.30).

Per il commercio al dettaglio via internet l’integrazione prevede i seguenti passaggi:

  • Predisposizione di un sito internet specializzato e dedicato esclusivamente all’e-commerce (no facebook) che permetta il pagamento tramite transazione online
  • Presentazione della SCIA al comune
  • Aggiunta attività all’Agenzia delle Entrate ed alla Camera di Commercio
  • Stipula di accordi con corrieri per la spedizione e la consegna delle merci

Per il commercio  per corrispondenza  l’integrazione prevede i seguenti passaggi:

  • Presentazione della SCIA al comune
  • Aggiunta attività all’Agenzia delle Entrate ed alla Camera di Commercio
  • Stipula di accordi con corrieri per la spedizione e la consegna delle merci

 

Resta inteso che, se non è stata mai esercitata alcuna attività di commercio al dettaglio, non è possibile presentare ora la SCIA in maniera retroattiva e quindi, in altre parole, non è possibile iniziare a vendere prodotti a domicilio se per gli stessi non era già prima dell’emergenza presente una SCIA per la vendita in negozio.

Ulteriore consiglio per chi volesse proseguire con l’attività di vendita a domicilio è quello di avvalersi di un corriere e non effettuare personalmente la consegna, perché laddove i controlli locali ritenessero opportuno comminare una sanzione, almeno si eviterebbe l’aggravante per uso del mezzo proprio.

 

Nel caso in cui sia effettuata la consegna a domicilio di prodotti alimentari è necessario attenersi anche ai seguenti adempimenti, qualora non siano già stati effettuati prima dell’emergenza:

  • Aggiornare il piano di autocontrollo HACCP
  • Aggiornare la SCIA sanitaria presentata in sede di inizio attività all’ASL con eventuale indicazione dei mezzi utilizzati per la consegna (è sufficiente allegare alla pratica copia del libretto di circolazione)
  • Utilizzare mezzi idonei al trasporto alimentare (coibentati, con cella frigo, ecc. – no auto propria)

 

Nel caso in cui, invece, l’impresa abbia dichiarato a suo tempo una doppia attività in merito alla quale l’attività prevalente risulta vietata e la secondaria consentita (ad esempio attività di servizi alla persona prevalente, commercio al dettaglio di generi di prima necessità secondaria), l’impresa può continuare a stare aperta esclusivamente per lo svolgimento dell’attività secondaria ponendo eventualmente anche delle barriere per l’accesso dei clienti all’interno dei locali dove si svolge solitamente l’attività prevalente.

 

Anche gli aspetti fiscali, a seconda della scelta che si fa, presentano alcune differenze di rilievo.

Se l’impresa adotta il sistema del commercio on line, le disposizioni vigenti non prevedono l’emissione degli scontrini e/o delle ricevute né tantomeno dei documenti commerciali in caso che l’azienda abbia già installato e funzionante il registratore telematico per le altre sue attività. In questo caso i corrispettivi incassati devono essere annotati manualmente sul registro dei corrispettivi che può ancora essere di tipo cartaceo. L’impresa dovrà invece emettere la fattura se le viene richiesta espressamente dal cliente.

Se invece l’impresa adotta il sistema dell’attività di vendita al domicilio, bisogna distinguere se la stessa aveva o meno già adottato dallo scorso 1° GENNAIO 2020 il registratore telematico. Nel caso in cui l’impresa, non essendovi obbligata od avvalendosi del periodo transitorio di 6 mesi (fino al 30.06.2020), non avesse già messo in funzione il Registratore Telematico, la stessa si ritiene possa emettere normale scontrino fiscale/o ricevuta fiscale dalla quale si evinca in modo chiaro i prodotti consegnati a domicilio, e rilasciare lo stesso al cliente od al corriere incaricato, al momento della consegna dei prodotti. Tali incassi devono essere registrati ed inviati telematicamente ogni fine mese successivo, con le procedure messe a disposizione dell’agenzia entrate. Ovviamente questa procedura può durare fino al limite dei predetti 6 mesi.

Se l’impresa che consegna a domicilio ha già adottato il registratore telematico per l’esercizio di  altre attività che ora sono ferme a causa dell’emergenza coronavirus, si potrebbe ipotizzare sia la soluzione appena illustrata di utilizzo dei vecchi documenti, sia quella di utilizzo del registratore telematico con l’invio dei corrispettivi in forma automatica. Questa seconda soluzione, se da un punto di vista fiscale è in regola con le norme, potrebbe esserlo meno rispetto al divieto imposto di svolgere le altre attività.

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