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Divieto di pagamento in contanti della retribuzione erogata dal 1° LUGLIO 2018

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Divieto di pagamento in contanti della retribuzione erogata dal 1° LUGLIO 2018.

La Legge di bilancio 2018 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro/committenti non potranno più pagare la retribuzione od il corrispettivo maturato dai lavoratori tramite denaro contante corrisposto direttamente ai lavoratori stessi, se impiegati nell’ambito dei seguenti rapporti di lavoro:

– subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (es. a tempo indeterminato/determinato, a tempo pieno/part time, a chiamata, ecc.);

– collaborazioni coordinate continuative;

– contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci (L. n.142.2001).

La retribuzione od il corrispettivo maturato, dovranno essere pagati attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. A tale fine, l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a sedici anni.

Tali modalità di pagamento si applicano anche in caso in cui il datore di lavoro/committente debba corrispondere un anticipo della retribuzione/corrispettivo maturato, indipendentemente dal valore dello stesso.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Pertanto, ai fini della contestazione dell’eventuale illecito, gli organi di vigilanza dovranno verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

In caso di violazione dei predetti obblighi, il datore di lavoro/committente è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (importo minimo della sanzione effettivamente applicabile pari ad euro 1.667).
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