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Flat tax

Flat Tax istruzioni per l’uso

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Ampliato il vecchio regime forfait a 65mila euro
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Sintetica analisi del nuovo regime fiscale ad opera di Gianluca Bibolino e Chiara Di Sacco, responsabili tributari di Cna Livorno e Pisa.

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1. La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto la cosiddetta Flat Tax: che novità presenta?

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Sostanzialmente si è intervenuti sulla disciplina del già esistente regime forfait con interventi mirati ad ampliarne la portata applicativa. In particolare, per accedere al nuovo regime forfait dal 01.01.2019, è stato elevato a 65 mila € il limite dei ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente. Il limite è valido per tutti  i contribuenti interessati e sostituisce quelli vecchi che andavano da 25 mila a 50 mila euro e che si diversificavano a seconda del codice ATECO relativo all’attività esercitata. È stato soppresso anche il limite dei 5 mila € per le spese sostenute per lavoro dipendente e collaboratori e per il lavoro accessorio, ed infine anche il limite di 20 mila € per il costo dei beni strumentali.

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2. A chi si applica la Flat Tax?
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Dal 1 gennaio 2019 sono state ridotte rispetto a prima le cause di esclusione dal regime forfait non essendo più prevista quella della presenza nell’anno precedente di redditi da lavoro dipendente o assimilati del titolare per un ammontare superiore a 30 mila €. Sono però state modificate/introdotte le seguenti due cause di esclusione:

  • divieto di accesso per le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono ancora in corso o lo sono stati, rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di altri soggetti direttamente od indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;
  • non può essere in regime forfait il titolare dell’impresa che partecipa in società di persone, associazioni o imprese familiari ed inoltre è ostativo il controllo diretto od indiretto di una srl o di una associazione in partecipazione; in questo ultimo caso perché vi sia completa incompatibilità, occorre anche che la S.r.l. o l’associazione in partecipazione svolgano un’attività riconducibile a quella esercitata dalla persona fisica in forfait.

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Rimangono ancora esclusi inoltre:

  • i soggetti che si avvalgono di Regimi speciali Iva o di Regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia e che comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi;
      • i soggetti che effettuano in via esclusiva:
        • Cessioni di fabbricati;
        • Cessioni di terreni edificabili;
        • Cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

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3. Come si determina il reddito nel regime forfait?

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti in forfait è determinato applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività (differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata), senza tener conto delle spese sostenute nell’anno, per cui il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi. Dal reddito imponibile così determinato si scomputano i soli contributi previdenziali versati in base alla legge.

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4. Chi ci rientra, quanto pagherà con la Flat Tax?
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, in misura fissa pari al 15%. Per quanto riguarda invece l’IVA, i forfait sono esclusi dalla applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per cui questi sono esonerati dal versamento dell’IVA ma di contro, non possono detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto. Per i contributi anche con il nuovo regime è prevista la possibilità, a seguito di apposita richiesta da inviare all’INPS, di riduzione del 35% dell’importo da versare per i contributi previdenziali. Ovviamente il minor versamento comporta una riduzione dell’importo della pensione percepibile. E’ comunque possibile continuare con il versamento integrale del 100% dei contributi previdenziali.

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5. E le nuove imprese?
Per i soggetti che iniziano ex novo e per i primi 5 anni della loro attività la percentuale dell’imposta sostitutiva si riduce dal 15 al 5%.

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6. Agevolazioni e semplificazioni.
Adesso vengono estese anche alle aziende fino a 65mila € di ricavi le agevolazioni e semplificazioni già previste nel precedente regime forfait. Coloro che lo applicano non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

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7. Il regime forfait e la fatturazione elettronica.

I soggetti che adottano il regime forfait sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica, a meno che non vogliano farlo spontaneamente consegnando al proprio fornitore il codice PEC od il codice destinatario. In questo caso, per il forfait sorgerebbe anche l’obbligo della conservazione elettronica delle fatture ricevute.

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8. Cosa occorre fare per entrare dal 01.01.2019 nel regime forfait?
Occorre verificare la situazione di partenza.

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  • Chi è già nel regime forfaitnon deve fare niente di particolare ed anzi potrà tener conto del nuovo limite dei 65 mila € (e dei nuovi limiti);

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  • Coloro che sono già nel forfait ed hanno superato uno dei “vecchi” limiti come ad es. quello dei ricavi e compensi di € 30.000, se pur non esplicitato dalla normativa, dovrebbero poter rimanere nel regime forfait anche nel 2019

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  • Per chi inizia l’attività nel 2019 ed ha i requisiti per accedere al regime forfait, è sufficiente indicare nel modello di inizio attività all’agenzia entrate un volume di affari previsto entro i 65 mila € e fare la prima fattura senza iva, dimostrando così la scelta con il cosiddetto comportamento concludente.

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  • per coloro che sono in contabilità semplificata od ordinaria ed avrebbero i requisiti di accesso al regime forfait dal 01.10.2019, rimane il dubbio se possano o meno revocare la precedente opzione esercitata per la contabilità semplificata che ha durata triennale. Si deve sottolineare che in passato in casi analoghi di modifica normativa, è stata possibile la revoca.

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9. Accedere alla Flat Tax attraverso il nuovo regime forfait è sempre conveniente per le imprese ?  

Ai fini dell’adozione del regime forfait dal 2019, più che nel passato è importantissimo fare tutti i calcoli per verificarne l’effettiva convenienza economica. Infatti se da una parte l’imposta sostitutiva del 15% (ed ancor di più quella del 5% per le neo imprese) è sicuramente allettante, non va dimenticato che i costi aziendali non sono deducibili integralmente, che in questo regime non spettano le detrazioni per la tipologia di reddito posseduto, che i contributi previdenziali se versati con la riduzione del 35% contribuiscono in misura minore alla formazione della pensione, che l’IVA sulle fatture di acquisto è un costo per chi aderisce al regime forfait in quanto si perde il diritto alla sua detrazione, che in fase di accesso al regime provenendo da un altro sistema contabile deve essere versata anche l’imposta IVA per effetto della rettifica della detrazione che va eseguita su tutti i beni ed i servizi non ceduti  o non ancora utilizzati, presenti alla data del 31.12.2018.

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10. Gli effetti della Flat Tax.

Si segnalano i principali:

  • La non applicabilità dell’IVA da parte dei forfait può di fatto rappresentare un vantaggio competitivo soprattutto se i loro clienti sono consumatori finali ai quali di fatto possono praticare un prezzo inferiore alla concorrenza;
  • L’ampliamento del limite dei ricavi a 65 mila € del forfait può rappresentare di fatto una deterrente alla produzione dei ricavi e quindi un conseguente possibile occultamento dei ricavi sopra il limite stesso;
  • Si allarga il divario tra lavoratori autonomi e dipendenti, in quanto in alcuni casi a parità di imponibile, si potrà avere una imposizione più elevata a svantaggio dei lavoratori dipendenti.

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