Con la recente legge di stabilità, per il 2020 è stato disposto che ai fini Irpef la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a
condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento tracciabili, previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni
bancari e circolari).
Quindi dal 01.01.2020 se si vogliono detrarre dal proprio modello 730 o dalla dichiarazione dei redditi certe
spese sostenute, il contante è vietato!
Di seguito ecco alcuni esempi di spese interessate:
…interessi passivi relativi a mutui contratti sull’abitazione principale;
.. intermediazioni immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale;
.. spese mediche, odontoiatri, fisioterapisti etc.;
.. spese veterinarie;
.. spese funebri;
.. spese per frequenza di scuole dell’infanzia e università;
.. premi di assicurazioni rischio morte o infortuni;
.. erogazioni liberali a favore di istituti scolastici;
.. spese per iscrizione di ragazzi tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture
e impianti sportivi;
.. canoni per affitti stipulati ai sensi della L. 431/1998 da studenti universitari fuori sede;
.. canoni per affitti relativi all’abitazione principale;
.. spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
.. abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
In questi casi è richiesto il pagamento tracciabile mediante versamento bancario o postale (bonifico, conto
corrente postale), un sistema di pagamento previsto dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997, ossia carte di debito
(bancomat), carte di credito (esempio Visa, American Express, Mastercard), carte prepagate, assegni
bancari e circolari.
Il pagamento in contanti rimane possibile, ma non consente la detrazione ai fini Irpef delle relative spese
sostenute.
• Si consiglia, pertanto, che in sede di rilascio della fattura da parte dell’operatore sanitario sia indicato sul
documento con quale sistema è avvenuto il pagamento; ad esempio, “pagato con assegno bancario”,
oppure “pagato carta di credito”, in modo da agevolare la detrazione.
Eccezioni • L’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non è applicabile in relazione alle spese
sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture
pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda infine che per tutti i pagamenti relativi a spese detraibili comprese le spese sanitarie i cui
pagamenti sono effettuati con metodi digitali e tracciabili, per poter fruire delle detrazioni in dichiarazione
dei redditi è comunque necessario conservare per i cinque i relativi documenti cartacei.
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