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Moda: il credito di imposta sulle rimanenze

Una boccata d’ossigeno, a seguito della pandemia che ha colpito duramente il settore.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale a luglio, ricordiamo il decreto ministeriale con l’elenco dei Codici Ateco delle imprese che possono usufruire del credito d’imposta del 30% in favore del settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, al fine di contenere gli effetti negativi delle rimanenze dei prodotti in magazzino.

Ricordiamo che le risorse a disposizione sono pari a 245 milioni di euro (95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022), e che occorre ora attendere un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei termini e delle modalità per accedere all’agevolazione.

Al seguente link un approfondimento: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042727-credito-di-imposta-per-tessile-moda-e-accessori.

In breve:

Cos’è

L’articolo 48-bis del “Decreto Rilancio”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha riconosciuto un contributo, nella forma di credito di imposta, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

L’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 e nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

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