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Cna informa che dal 12/10/2017 è diventata obbligatoria, per il datore di lavoro, la comunicazione all’INAIL, ai fini statistici e informativi, dei dati relativi a tutti gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, fino al massimo di tre giorni, escluso il giorno dell’evento.
Il mancato rispetto di tale obbligo determina in capo al datore di lavoro l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.
Questa comunicazione, che ha valenza ai fini statistici e informativi e non assicurativi, deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del primo certificato medico d’infortunio.
Si rammenta, comunque, che in presenza d’infortunio con prognosi superiore ai tre giorni, escluso il giorno dell’evento, rimane l’obbligo di denuncia dell’infortunio effettuata dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del primo certificato medico d’infortunio (entro 24 ore in caso di infortunio letale) secondo le consuete modalità pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 euro fino a un massimo di 4.932 euro.
Per informazioni potete rivolgervi agli uffici CNA.
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