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Rifiuti RAEE: cosa è cambiato dal 15 agosto

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Le novità sulla gestione dei RAEE a partire dal 15 agosto (open scope)

A partire dal 15 agosto 2018, in attuazione di quanto stabilito a livello europeo (direttiva 2012/19/UE), entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, la normativa sulla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che prevede per questi rifiuti la creazione di un sistema di gestione distinto dagli altri (ritiro, trasporto, raccolta separata, trattamento).

Sono potenzialmente interessati dalle novità, che consistono in un ampliamento dell’ambito di applicazione:

i produttori e gli importatori di tali apparecchiature, sui quali ricadono gli adempimenti principali;

– le imprese della filiera come i distributori, gli impiantisti e i centri di assistenza, che nell’ambito della propria attività si trovano a “ritirare” dei RAEE.

Per produttore si intende il soggetto che con qualunque tecnica di vendita (anche a distanza) sul territorio nazionale:

1) fabbrica AEE o ne commissiona la progettazione e fabbricazione e le vende sul mercato apponendovi il suo nome o marchio di fabbrica;

2) rivende sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio di fabbrica, AEE prodotte da altri fornitori;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione.

Chi produce AEE destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini di alcuni obblighi.


Per distributore, invece, si intende il soggetto iscritto al Registro delle Imprese per l’attività di commercio di AEE.

Gli installatori possono essere equiparati ai distributori se iscritti al Registro Imprese per commercio di AEE, seppur come attività secondaria, e, quindi, se commerciano AEE domestiche/dual use saranno soggetti ai conseguenti obblighi.

Quando, invece, l’installatore acquista l’AEE per installarla presso il cliente, resta nell’ambito di una prestazione di servizio (attività di installazione), non è iscritto al Registro Imprese per lo svolgimento dell’attività di commercio e, dunque, non sarà equiparato al distributore.

Seppure formalmente la definizione di AEE non venga modificata, tale nuovo approccio (open scope) farà ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sui RAEE molte apparecchiature e componenti prima esclusi.
In pratica le modalità di classificazione di un bene come AEE (e, dunque, come RAEE nel momento in cui diventa rifiuto), è meno circoscritta, poiché si introduce un criterio cosiddetto “aperto”, in base al quale tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di AEE rientrano nella relativa disciplina – a meno che non siano riconducibili alle esplicite esclusioni previste.

Ciò comporterà, soprattutto nella prima fase di operatività di queste novità, la necessità di valutare, per molti prodotti/componenti prima esclusi, una loro eventuale classificazione come AEE.

Per accompagnare questo processo, il Comitato di Vigilanza e controllo RAEE ha pubblicato una guida operativa che ha l’obiettivo di orientare le imprese nell’applicazione del nuovo ambito di applicazione RAEE.

La guida, purtroppo, non copre le molteplici fattispecie che sarà necessario valutare, rinviando le risposte, caso per caso, su richieste specifiche che le imprese, anche tramite la CNA, potranno fare formalmente scrivendo al Comitato stesso: segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it. La richiesta va corredata da una breve descrizione dell’apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso.

 

Cosa devono fare le imprese

Tenuto conto di ciò, sintetizziamo il principale impatto per le imprese:

  1. Per coloro che già si configuravano come produttori/importatori di AEE, le novità implicano la necessità di adeguare la classificazione delle AEE con le nuove categorie; tale conversione verrà effettuata in automatico da parte del Registro AEE e pertanto l’impresa dovrà solo verificarne la correttezza e, se necessario, integrarla con una comunicazione di variazione. Il Registro AEE informerà della riclassificazione le imprese iscritte mediante la trasmissione via PEC di apposita comunicazione. Aggiornamenti potranno essere richiesti anche dal Consorzio di riferimento.
  1. Per le imprese che producono/importano apparecchiature che prima non erano AEE ma che adesso lo saranno, a partire dal 15 agosto dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i produttori (adesione ad un Sistema Collettivo, iscrizione al registro AEE, obblighi di comunicazione e informazione).
  1. Per le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di assistenza), le novità avranno effetto laddove un’apparecchiatura che rientra nel nuovo campo di applicazione diventerà rifiuto e, dunque, dovrà essere gestita come RAEE, applicando le procedure e gli adempimenti specifici previsti per tali rifiuti.


LE NUOVE CATEGORIE DI AEE

Dal 15 agosto 2018 le nuove categorie AEE, previste nell’All. III del D.Lgs.49/14, basandosi su criteri dimensionali (categorie 4, 5 e 6) oltre che merceologici (categorie 1, 2 e 3), andranno a coprire pressoché tutte le tipologie di AEE esistenti.

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura (es. condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, frigoriferi, congelatori, ecc.);
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm² (es. schermi; televisori; cornici digitali LCD; monitor; laptop, notebook, ecc.);
  3. Lampade (es. tubi fluorescenti; lampade fluorescenti compatte; lampade fluorescenti; LED, ecc.);
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, ecc.;
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, ecc.;
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm): telefoni cellulari; telefoni; navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili; router; PC; stampanti.

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