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Rinnovo CCNL imprese artigiane pulizia

Si comunica che nella giornata di ieri, mercoledì 17 dicembre la CNA, insieme alle altre Organizzazioni Datoriali e FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL e UILTRASPORTI-UIL, ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

L’accordo, che scade il 31 dicembre 2028, salvaguarda e implementa le normative di miglior favore contenute nella nostra regolamentazione a favore delle imprese artigiane.

Con specifico riferimento alla parte economica, il rinnovo prevede aumenti salariali a regime da riparametrare di 215 euro per il livello 5° da riconoscere con le seguenti decorrenze: 40,00 euro a partire dal 1° gennaio 2026, 25,00 euro a partire dal 1° luglio 2026, 25,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027, 35,00 euro a partire dal 1° luglio 2027, 40,00 euro dal 1° febbraio 2028, 40,00 euro dal 1° novembre 2028, 10,00 euro dal 1° dicembre 2029.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto un importo una tantum pari a 104,00 euro in due soluzioni: la prima pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2026, la seconda pari a 52,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2026.

Nell’ambito della maggiorazione per il lavoro supplementare connessa al part-time è stato previsto un incremento dal 22 % al 25%.

Dal punto di vista normativo l’Accordo di rinnovo ha incrementato il periodo di prova per gli operai inquadrati a qualsiasi livello di dieci giorni lavorativi.

Con riferimento ai periodi di preavviso in caso di dimissioni e licenziamenti, sono state raddoppiate le giornate previste rispetto alla previgente disciplina.

Al fine di assicurare una congrua gestione delle modifiche introdotte, è stato stabilito che novità inerenti ai periodi di prova ed al preavviso troveranno applicazione solo per i rapporti di lavoro instaurati a far data dal 1° febbraio 2026.

Per ciò che attiene al contratto a tempo determinato, è stata resa strutturale la causale che consente di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per i periodi successivi ai primi dodici mesi. In particolare, la causale che consente di superare i 12 mesi è la seguente: “esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.”

Con riferimento all’apprendistato, al pari del lavoro svolto sugli altri tavoli dell’artigianato, è stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2026 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato inizieranno a maturare gli scatti di anzianità (pari a 6 euro).

Ci preme evidenziare che l’Accordo, ha conservato inalterato l’Istituto della franchigia disciplinato dall’art. 43 rubricato “Cessazione d’appalto”. Si tratta, come noto, di una disciplina che offre alle aziende artigiane che applicano il nostro CCNL un importante strumento di flessibilità. Inoltre, nel nostro CCNL non sono state introdotte clausole di adeguamento retributivo automatico del salario connesse agli andamenti IPCA.

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