Con la Legge di Bilancio 2026 è prevista una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, denominata “rottamazione-quinquies”, che riguarda specifiche tipologie di debiti maturati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Quali debiti rientrano
La rottamazione-quinquies si applica ai carichi derivanti da:
- omessi versamenti risultanti da dichiarazioni annuali regolarmente presentate
- attività di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni
- contributi INPS dichiarati e non versati (sono esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento)
- violazioni del Codice della Strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso lo stralcio riguarda solo interessi e maggiorazioni)
I debiti esclusi
Sono invece esclusi i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di liquidazione (ad esempio prima casa o successioni), recupero di crediti d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
Quali sono i benefici
L’adesione consente lo stralcio di sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e compensi di riscossione, con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di imposta o contributi.
Dal momento della presentazione della domanda:
- non possono essere avviate nuove azioni esecutive
- i pignoramenti in corso vengono sospesi
- non possono essere disposte nuove misure cautelari (fermi e ipoteche)
- i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni possono essere regolarmente effettuati
- il DURC può essere rilasciato
- sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate di precedenti dilazioni fino al 31 luglio 2026
Con il pagamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono, salvo i casi in cui le somme siano già state assegnate.
Domanda e scadenze
La domanda di adesione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica secondo le modalità che saranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione.
Termine per la domanda: 30 aprile 2026
Comunicazione degli importi: entro il 30 giugno 2026
Pagamento del saldo o della prima rata: entro il 31 luglio 2026
Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026
- in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite dal 2026 al 2035
In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al tasso annuo del 3%.
Decadenza
La rottamazione decade in caso di:
- mancato pagamento della rata unica
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive
- pagamento tardivo o insufficiente (non è prevista alcuna tolleranza)
In caso di decadenza, il debito originario torna integralmente esigibile, comprensivo di sanzioni e interessi.
Chi può aderire
Possono accedere alla rottamazione-quinquies anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni (ter o quater), purché i carichi rientrino tra quelli ammessi.
Non possono invece aderire coloro che risultavano in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025, i quali dovranno proseguire con il piano originario.
È inoltre richiesto l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di rottamazione.
Siamo a disposizione per aiutarti a valutare la soluzione più adatta al tuo caso, compila il form qui sotto e sarai ricontattato








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