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STOP al pagamento in contanti delle retribuzioni

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Stop al pagamento in contanti delle retribuzioni.

Dal 1° luglio 2018 scatterà l’obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. (E’ sempre comprovato l’impedimento quando il delegato nominato dal lavoratore è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni)

Il divieto di corrispondere la retribuzione attraverso denaro contante è previsto per:

  • ogni tipo di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del c.c.;
  • ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In tale categoria si dovranno ricomprendere, sia le collaborazioni organizzate dal committente previste dall’art. 2, c.1, del D. Lgs. N. 81/2015 (ricomprese nella disciplina del lavoro subordinato), sia quelle escluse dal secondo comma del citato articolo, ad eccezione dell’attività prestate dagli organi di amministrazione e di controllo delle società, ed infine quelle che non avendo i requisiti di cui al c.1, sono da ricomprendere nelle collaborazioni previste dalla disciplina di cui all’art. 409, c. 3, c.p.c.;
  • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.

Con la stessa legge è stato previsto che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, per cui, il datore di lavoro dovrà provare il pagamento con altri metodi, facendo attenzione al collegamento del pagamento con la prestazione lavorativa, quindi ad es., nel caso di bonifico bancario, si dovrà aggiungere al bonifico, la causale con l’indicazione del mese di retribuzione.

Si potrà anche fare un documento aggiuntivo, titolato quietanza di pagamento della retribuzione e lo stesso costituirà quietanza a tutti gli effetti.
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