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Affitti brevi: il CIN diventa obbligatorio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024 l’avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive

Diventa obbligatorio il CIN – ci sono 60 giorni di tempo per mettersi in regola

Attraverso il portale telematico BDSR del  Ministero del  Turismo, accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it è possibile richiedere il  CIN – Codice  Identificativo Nazionale.

I termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale.

Il CIN si utilizza in ogni strumento di promozione e pubblicizzazione dell’offerta di ospitalità:

  • piattaforme online
  • all’esterno dei palazzi o delle case in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture
  • su ogni  annuncio pubblicitario (sia online che cartaceo)

È un codice che identifica ogni alloggio locato per finalità turistica e ogni struttura ricettiva turistica (inclusi gli agriturismi) obbligatorio per:

  • titolari, gestori o delegati delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere
  • locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
  • locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate agli affitti brevi

che potranno ottenere il CIN attraverso le seguenti funzionalità messe a disposizione dalla BDSR:

– accesso tramite identità digitale;
– presentazione in via telematica dell’istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47  del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei  requisiti  di cui al comma 7 dell’articolo 13-te  del  decreto legge  18 ottobre 2023, n. 145;
– integrazione dei  dati  eventualmente mancanti  relativi alla propria struttura in conformità all’allegato B del Decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 06/06/2024;
– comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze nei dati presenti.

Una volta completato il set informativo richiesto e  conclusa con successo la procedura, l’utente ottiene la certificazione  telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.

Per alcune casistiche i tempi per richiedere il CIN potrebbero variare:

1 Codice identificativo regionale o provinciale ottenuto prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN.

Hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.

2 Codice identificativo regionale o provinciale ottenuto dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN.

Hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale.

3 La Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non ti è stato attribuito nei termini previsti.

Dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

4 La struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale.

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Da tale data sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.

5 Nella Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la tua tipologia struttura.

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Da tale data sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.

Per approfondire si veda il punto 3 delle FAQ del Ministero.

In caso di mancato rispetto degli obblighi sono previste sanzioni:

  • per la mancanza del CIN è prevista una sanzione che può andare da 800 a 8.000 €;
  • per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione da 500 a 5.000 €;
  • per la mancanza dei requisiti di sicurezza è prevista una sanzione da 600 a 6.000 €;
  • per l’affitto di oltre 4 immobili senza la preventiva presentazione della SCIA è prevista una sanzione da 2.000 a 10.000 €.

Contestualmente è scattato anche l’obbligo di dotare le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche di sensori per rilevare gas combustibile e monossido di carbonio e di estintori portatili da ubicare in posizioni accessibili e visibili.

Per approfondimenti ricordiamo che è possibile consultare il sito del Ministero del Turismo, oppure le FAQ del Ministero.

Per richiedere assistenza è possibile inviare una mail a chiedianoi@cnalivorno.it

     

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