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CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO misure di carattere FISCALE e contributivo

DECRETO LEGGE 17.03.2020 n. 18 “Cura Italia” – Misure urgenti connesse al “Coronavirus”

 Misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese.

  • Sospensione per le imprese, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell’anno 2019 dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
  1. a) relativi alle ritenute alla fonte alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. b) relativi all’IVA;
  3. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

Tutti i versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  • Sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, indipendentemente dal volume di ricavi, dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali e relativamente all’IVA, limitatamente solo a quella in scadenza nel mese di marzo 2020, per le imprese che fanno parte di alcuni settori come ad es.. quelli di trasporto ferroviario di merci, trasporto di merci su strada, servizi di trasloco, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie, i bar e pub, le aziende termali, le imprese turistico-ricettive, stabilimenti balneari…..

Anche in questo caso tutti i versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  • Sospensione dei termini di versamento, scadenti dal 8 marzo al 31 maggio 2020, per cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Ex esattorie), comprese le rate delle dilazioni/rateazioni in esattoria, dei versamenti relativi alla rottamazione ter ed al saldo e stralcio, degli avvisi di accertamento esecutivi, degli avvisi di addebito dell’INPS, e le relative rateazioni, degli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, delle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, e degli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali.

I versamenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione; per quelli relativi alla rottamazione ter ed al “saldo e stralcio”, il termine è anticipato al 31 maggio.

  • Per quanto riguarda i tributi locali, i comuni stanno prendendo delle decisioni in piena autonomia come ad es. il Comune di Livorno che ha disposto lo slittamento al 30 giugno della scadenza di Tosap e ICP, e chi doveva pagare entro il 31 marzo non è tenuto a farlo.
  • Sospensione di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, in scadenza nel periodo compreso tra il giorno 8 marzo ed il 31 maggio 2020. Rimane ferma al 31/3/2020 la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate e la consegna della Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi 2019, in quanto i dati sono necessari per l’elaborazione della dichiarazione precompilata modello 730.

Tutti gli adempimenti come ad es. la dichiarazione annuale 2019 IVA, IPE 1° trim, INTRA mensili e trimestrali, esterometro trimestrale, liquidazione IVA ecc.. potranno essere effettuati entro la nuova scadenza del 30 giugno 2020.

  • Non assoggettamento alle ritenute acconto per i ricavi o compensi percepiti tra il 17 ed il 31 marzo 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 400.000,00 nel 2019, da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio 2020 non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

 

 

 

 

L’ammontare delle ritenute acconto non operate dal sostituto d’imposta in unica soluzione entro il 01.06.2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

  • A tutte le imprese artigiane e commerciali, non titolari di pensione è riconosciuta una indennità una tantum di € 600,00 per il mese di marzo esclusa da imposte e non dovrà essere inclusa nella dichiarazione Mod. 730 o modello Redditi. L’indennità verrà erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite della spesa stanziata per l’anno 2020.

Purtroppo a tutto oggi da parte dell’INPS c’è solo un messaggio che non aggiunge molto circa le modalità

  • Credito d’imposta per il 2020 pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro delle imprese fino ad un massimo di € 20.000,00.

Si attendono le disposizioni di attuazione che saranno emanate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cioè 60 giorni successivi al 17.03.2020.

  • Credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, pagato dalle imprese, relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e cioè le attività per cui la legge ha concesso di restare aperte.

  • Slittamento del termine da parte delle società per la convocazione dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio d’esercizio ai 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e non più entro i 120 giorni. Possibilità per le società di capitali, di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Le società a responsabilità limitata possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
  • Proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2020 dei seguenti termini:
  • Presentazione del modello MUD;
  • Presentazione della comunicazione annuale da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente;
  • Comunicazione annuale da parte degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate;
  • Termine di versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo Nazionale dei gestori ambientali.

Gli adempimenti, salvo ulteriore proroga, devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

 

La ns.associazione, compatibilmente con gli obblighi che deve rispettare a seguito delle norme di contenimento del “Coronavirus”, è a disposizione per chiarimenti e illustrazione dei provvedimenti del Governo e delle altre istituzioni con i consueti numeri di telefono e mail.

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2 commenti su “CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO misure di carattere FISCALE e contributivo”

  1. Buonasera,
    Sono Luca Federigi della ditta individuale Motormar, di Livorno, volevo farvi una domanda:
    I pagamenti degli avvisi bonari con relative scadenze (F24 con tributo 9001) è vero che non sono stati compresi nella proroga?
    Quindi debbono essere pagati alle relative scadenze?
    P.s. premetto che la mia ditta è chiusa dal 12 marzo…essendo io un officina di motori marini, quindi un attività che iniziava a fare qualcosa in questo mese, come faccio ha pagare se non incasso?
    Grazie
    Resto in attesa di vostri chiarimenti in merito.
    Saluti
    Luca Federigi

  2. Comunicazione CNA

    Purtroppo è vero, è incredibile ma vero. Come cna nazionale stiamo cercando di far ricomprendere nella sospensione almeno nel decreto di aprile, queste scadenze.

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