Dal 13 febbraio 2026, oltre all’obbligo di iscrizione al RENTRI per le piccole imprese, entra in vigore anche l’obbligo di conservazione digitale a norma per i registri di carico e scarico dei rifiuti tenuti in modalità elettronica.
Cosa prevede la normativa
I registri cronologici digitali devono essere conservati garantendo:
- accessibilità dei dati nel tempo
- integrità e protezione da modifiche non autorizzate
- autenticità del documento
- reperibilità del documento
- utilizzo ai fini ispettivi e amministrativi
Questi requisiti sono obbligatori in quanto i registri digitali hanno valore probatorio e devono poter essere conservati ed esibiti nelle forme richieste dalla normativa vigente.
A chi rivolgersi per la conservazione
Tutti gli operatori — anche quelli che utilizzano i servizi digitali messi a disposizione dal RENTRI — devono affidarsi a un fornitore certificato di conservazione digitale, accreditato da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
È importante sottolineare che il RENTRI fornisce gli strumenti per la gestione dei registri, ma non si occupa della loro conservazione a norma: questo adempimento rimane a carico delle imprese.
L’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i registri devono essere conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. È quindi fondamentale scegliere un sistema affidabile che garantisca la disponibilità dei documenti per tutto il periodo richiesto.
Il nostro supporto
Per supportare le imprese nell’adeguamento a questi obblighi, CNA Livorno mette a disposizione dei propri associati un servizio di conservazione digitale certificata, conforme alle normative vigenti.
Per informazioni: chiedianoi@cnalivorno.it







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